Nuove regole sulla caccia nella Piana di Gela

22 Ottobre, 2012 • News

Nei giorni scorsi è stata diffusa una notizia fuorviante relativa all’apertura dell’ attività venatoria nell’area protetta del Biviere. A tale proposito e per cancellare ogni dubbio si precisa che il provvedimento riguarda si l’attività venatoria ma solo in alcune aree della Piana di Gela. L’esercizio dell’attività venatoria è vietato in modo permanente all’interno della Riserva Biviere di Gela.
Onde evitare che a causa delle imprecise informazione qualcuno possa infrangere quanto previsto dalla legge, si riportano le indicazioni specifiche sulla restrizione della caccia nella Piana:

D.A. N° 3119/2012
Dip. Interv. Strutt. Agr.Serv.VII

REGIONE SICILIANA
L’ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

OMISSIS

ART.3- La caccia nei Siti Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita fino al 31/12/2012; non è consentito il prelievo venatorio dell’Alzavola ( Anas crecca) e non è consentito l’uso del furetto.
ART.4- nei Siti Natura 2000 in cui è consentito l’esercizio dell’attività venatoria a seguito della emanazione del presente decreto sono confermati i divieti, le limitazioni e le disposizioni, di carattere generale, previsti dal D.A 2709 del 24 agosto 2011
ART.5- In aderenza al disposto dell’art. 2 del DDG n. 442/2012 nel Sito Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela l’esercizio dell’attività venatoria è consentito con le limitazioni generali di seguito indicate:
1) è vietato il prelievo della Lepre italica ( Lepus corsicanus);
2) è vietato l’esercizio venatorio con il falco;
3) è consentita l’utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
4) le squadre per la caccia in battuta al cinghiale ed alla volpe devono essere costituite da non più di 25 cacciatori e possono essere utilizzati massimo di 20 cani;
5) non è consentita l’introduzione e l’uso, anche all’interno delle aziende faunistico - venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all’art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
6) non è consentita l’attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
7) nelle zone umide e lungo i corsi d’acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, è vietato l’uso dei pallini di piombo;
8) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell’abbattimento;
9) nel periodo dal 1 al 31 ottobre l’attività venatoria è consentita da un’ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
ART. 6- in ottemperanza al disposto dell’art. 2 del DDG n. 442/2012, l’esercizio dell’attività venatoria è consentito, oltre che nel rispetto di cui al disposto dell’art. 5 del presente decreto, nel rispetto delle seguenti ulteriori limitazioni e restrizioni :
a) l’attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di : Gela e Niscemi ( ATC CL2); Caltagirone (ATC CT2); Acate ( ATC RG1);
b) sono ammessi: n. 244 cacciatori per la porzione ricadente a Gela e Niscemi( ATC CL2);
n.36 cacciatori residenti a Caltagirone( ATC CT2); n.8 cacciatori residenti ad Acate (RG1) 4
c) L’attività venatoria è esclusa sul territorio coincidente con il SIC ITA050001 Biviere e Macconi di Gela e con il SIC ITA050011 Torre Manfria e sulle aree interne alla diga Comunelli, diga Disueri, diga Cimia, alla Piana del Signore e su un’area buffer di 150 mt attorno ad esse. La RFV di Caltanissetta predisporrà apposita cartografia delimitante gli ambiti di territorio sopra riferiti;
d) I cacciatori possono esercitare l’attività venatoria esclusivamente nella porzione di territorio ricadente nell’ATC di residenza;
ART.7- L’accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l’attività venatoria è così regolamentato:
a) I cacciatori che intendono esercitare l’attività venatoria all’interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2012/2013, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio ;
b) il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito.
c)Gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell’età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

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